Art. 4 
 
                     Responsabilita' e sanzioni 
 
  1. Sara' cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento  dei
contratti,  individuare  correttamente  la  tipologia  di   supplenza
temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1,  comma
1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di
cui all'art.  2,  commi  3  e  6,  concorrono  alla  valutazione  dei
dirigenti scolastici ai sensi dell'art.  25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  dell'art.  1,  comma  93,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte  di  responsabilita'
dirigenziale, ove le violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a
cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi. 
  2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini  di  cui  all'art.  2,
commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione  dei  dirigenti
competenti  delle  Amministrazioni  coinvolte   e   sono   fonte   di
responsabilita' dirigenziale,  ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ove  le  violazioni  riscontrate
siano riconducibili a  cause  imputabili  all'operato  dei  dirigenti
medesimi. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 agosto 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                             De Vincenti 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Giannini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2639