Art. 4 Responsabilita' e sanzioni 1. Sara' cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'art. 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilita' dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi. 2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2639