IL CAPO 
                          DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19  settembre
2016, n.  394,  nonche'  del  23  settembre  2016,  n.  396,  recanti
ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione   civile   conseguenti
all'eccezionale evento sismico in rassegna; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'art. 1, comma 2, della sopra  citata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ulteriori disposizioni volte a garantire 
          la piena operativita' e partecipazione dei comuni 
 
  1. In  ragione  delle  maggiori  incombenze  connesse  agli  eventi
calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 sono  autorizzati,  per  la  durata  dello
stato  di  emergenza,  a  sospendere  l'efficacia  delle  convenzioni
pattuite ai sensi dell'art. 30  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 al fine di poter nominare Segretari comunali,  anche  se
iscritti  all'Albo  di  altra  regione,  da  destinare  all'esclusivo
servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualita' di
reggenti. 
  2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al  comma
1, anche in qualita'  di  reggenti,  in  deroga  alla  contrattazione
collettiva nazionale di comparto e' corrisposta, per la durata  dello
stato  di  emergenza,  un'indennita'  commisurata  alla  retribuzione
aggiuntiva  per  il  Segretario  titolare  di  sede   di   segreteria
convenzionata di cui all'art. 45, comma 1, del  Contratto  collettivo
nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle
risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016. 
  3. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta, in aggiunta  alla
retribuzione di cui all'art. 45, comma 1,  del  Contratto  collettivo
nazionale dei lavoratori del  16  maggio  2001,  anche  ai  Segretari
comunali in servizio nei  comuni  interessati  dagli  eventi  del  24
agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di  cui  al
richiamato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000. 
  4.  Il  Ministero  dell'interno  assicura  il  supporto,   per   lo
svolgimento delle attivita' presso la Dicomac, di Segretari  comunali
in disponibilita' individuati nel limite  massimo  complessivo  di  2
unita'.  Al  predetto  personale,  per  la  durata  dello  stato   di
emergenza, e' corrisposta, in deroga alla  contrattazione  collettiva
nazionale di comparto e fermo  restando  il  divieto  di  cumulo  con
compensi  analoghi  eventualmente  gia'  previsti   dall'ordinamento,
un'indennita' di funzione, determinata con riferimento ai  giorni  di
effettivo  impiego,  di  importo  pari  al  25%  della   retribuzione
complessiva in godimento nell'ultima sede di servizio di cui all'art.
37,  comma  1,  lettere  da  a)  ad  e),  nonche'  la   quota   della
maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, del  Contratto  collettivo
nazionale dei lavoratori 16 maggio 2001 e all'art. 1, commi  1  e  2,
dell'Accordo integrativo del 13 gennaio 2009 in godimento nell'ultima
sede di servizio, a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma  1,
dell'ordinanza n. 388/2016. Il personale di cui al presente  articolo
svolge le proprie funzioni nell'ambito di quanto  previsto  dall'art.
9, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016. 
  5. Per il personale di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e  all'art.
2 dell'ordinanza n. 396/2016.