Art. 2 Procedure per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza 1. Per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanita' del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.