Art. 2 
 
 
Procedure per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza 
 
  1. Per la realizzazione  delle  strutture  abitative  di  emergenza
(S.A.E.) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n.  394/2016,  le
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria possono procedere in  deroga
al decreto del  Ministero  della  sanita'  del  5  luglio  1975,  nel
rispetto dei principi in materia di sicurezza.