Art. 3 
 
Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per
  i conduttori di allevamenti zootecnici 
  1.  Nell'ambito  delle  iniziative  necessarie  a   consentire   la
continuita' delle attivita' economiche e produttive preesistenti,  la
regione  Umbria  e'  individuata  quale  soggetto  attuatore  per  la
realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da  destinare  ai
conduttori di allevamenti zootecnici , la cui abitazione  principale,
abituale e continuativa sia stata distrutta  in  tutto  o  in  parte,
ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti  delle
competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici di cui  alla
presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo
b), c), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni di  cui  all'art.
1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, d'intesa con  i  Sindaci  dei
comuni  interessati,  provvedono,  per  gli  ambiti  territoriali  di
rispettiva  competenza,  alla  ricognizione  e  quantificazione   dei
fabbisogni. 
  3. All'esito della definizione delle attivita' di cui al  comma  2,
la regione Umbria impartisce le indicazioni tecniche ed operative per
la realizzazione, da parte delle altre  Regioni,  previo  esperimento
delle   necessarie   verifiche   di   idoneita',   delle   opere   di
urbanizzazione necessarie  al  posizionamento  dei  moduli  abitativi
provvisori rurali di cui al presente articolo, nonche' degli allacci,
all'interno delle sedi delle aziende di cui al comma 1,  fatte  salve
motivate eccezioni di natura  tecnica  che  impongono  l'utilizzo  di
altre aree all'uopo individuate. 
  4. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3, le  Regioni
provvedono,  ove  necessario,  con  i  poteri  di  cui   all'art.   5
dell'ordinanza n. 388/2016. 
  5.  La  regione  Umbria,  al  fine  di  assicurare  la   necessaria
tempestivita' d'azione per la fornitura dei moduli abitativi  di  cui
al presente articolo mediante  locazione,  e  degli  arredi  interni,
provvede quale Centrale unica di committenza, con  i  poteri  di  cui
all'art. 5 dell'ordinanza n.  394/2016,  nonche',  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, anche in deroga ai  seguenti  ulteriori
articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nei  termini
indicati: 
    art. 23, comma 15, allo  scopo  di  semplificare  l'articolazione
progettuale dei servizi e velocizzare la procedura; 
    art. 79,  allo  scopo  di  velocizzare  la  procedura  stabilendo
termini anche inferiori ai termini minimi ivi richiamati; 
    art. 83,  allo  scopo  di  velocizzare  la  procedura  attestando
mediante autocertificazione il possesso dei  requisiti  di  capacita'
economica e finanziaria, da controllarsi successivamente, nonche' per
definire  modalita'  di   soccorso   istruttorio   piu'   rispondenti
all'urgenza; 
    art. 97 allo scopo di ridurre  ulteriormente  i  termini  per  la
valutazione delle eventuali offerte anomale,  fermo  restando  quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo. 
  6. Gli oneri correlati alla ordinaria gestione dei moduli abitativi
provvisori di cui al presente articolo sono  a  carico  dei  soggetti
assegnatari dei medesimi. 
  7. I moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo
sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il
rientro nell'abitazione. 
  8.  La  consegna  ai  soggetti  richiedenti  dei  moduli  abitativi
provvisori di cui al presente  articolo  comporta  la  decadenza  dai
benefici di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016.