Art. 5 
 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del
   materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici 
 
  1. Al fine di provvedere alle attivita' di raccolta e trasporto dei
materiali derivanti  dal  crollo  parziale  o  totale  degli  edifici
pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione  del
deposito temporaneo dei suddetti materiali,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1°  settembre  2016,  le  regioni,
individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo art.
3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate  all'art.  5
dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016.