Art. 5 Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici 1. Al fine di provvedere alle attivita' di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo art. 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016.