IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  14  marzo  2013,
sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto  e
le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»,   e   in
particolare  l'art.  56  rubricato  «Disposizioni   in   materia   di
interventi  di  bonifica  da  amianto»,  che  riconosce  un   credito
d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in relazione  ai
costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; 
  Visto il comma 4 del predetto art. 56, secondo cui con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  sono  dettate
le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  Testo  unico  delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1589/2015 del consiglio del 13  luglio
2015, recante modalita' di applicazione dell'art.  108  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare  l'art.  16,
relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  recante   «Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A)», ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettere  b),  c)  e  d),  e
l'art. 10, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 27 marzo  1992,  n.  257,  concernente  disposizioni
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10  dicembre
1994; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente  «Disposizioni  in
campo ambientale»; 
  Vista la circolare del Ministero sanita' 12 aprile 1995, n. 7; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  91  del  18  aprile
1996; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 maggio  1996,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del  25  ottobre
1996; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 agosto  1999,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del  22  ottobre
1999; 
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il  quale,
in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001,
e' stato  adottato  il  «Regolamento  per  la  realizzazione  di  una
mappatura delle  zone  del  territorio  nazionale  interessate  dalla
presenza di amianto»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua le  disposizioni  applicative  per
l'attribuzione del  credito  d'imposta  per  interventi  di  bonifica
dall'amianto di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
con riferimento, in particolare: 
    a) alle tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta; 
    b) alle modalita' e ai termini per  la  concessione  del  credito
d'imposta; 
    c) alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del  limite
massimo di spesa; 
    d) alla determinazione dei casi di  revoca  e  di  decadenza  del
beneficio; 
    e) alle procedure di recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo
del credito d'imposta medesimo.