Art. 2
Ambito di applicazione
1. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di
reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta,
dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che
effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di
rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti
autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e
strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel
rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e
perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute
e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun
progetto di bonifica unitariamente considerato.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, sono considerate
eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo
trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.