Art. 3 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  50  per
cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui  all'art.  2,
effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della  Commissione   europea   del   18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  3.  Il  credito  d'imposta  spetta  a  condizione  che   la   spesa
complessiva sostenuta in relazione a ciascun  progetto  di  bonifica,
unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro. 
  4. L'ammontare totale  dei  costi  eleggibili  e',  in  ogni  caso,
limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa. 
  5. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 
  6. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale. 
  7. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.