Art. 4
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta
1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al
31 marzo 2017, le imprese interessate presentano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita
domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art.
1, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma
informatica che sara' accessibile sul sito www.minambiente.it.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi;
b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;
c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di
spesa.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena
esclusione, da:
a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente
considerato presentato all'ASL competente;
b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei
lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva
della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica
autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati,
anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati
redatta da ASL;
c) l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa
agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante
l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto
dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti,
secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino
all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di
euro.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole
domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento
ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del
credito effettivamente spettante.
6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre
quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude
l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale e'
utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo
di cui al periodo precedente, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione
alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a fruire
dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.
9. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse
stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca
d'Italia.