Art. 6 
 
 
            Controlli ed eventuali procedure di recupero 
            del credito d'imposta illegittimamente fruito 
 
  1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con modalita'  telematiche  e
secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese  che  hanno
utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,  con  i  relativi
importi. 
  2.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di  cui  all'art.
1, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  che  previe
verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art.  1,  comma  6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2016 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                        e della tutela del territorio 
                                                 e del mare           
                                                   Galletti           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2795