Art. 6 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito 1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2795