Art. 11 
 
                         Istanza di riesame 
 
  1. Il riesame, relativamente  ad  una  questione  controversa  gia'
definita con parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 3 o ai sensi
dell'art. 4, o per la quale sia stata  disposta  l'archiviazione,  e'
ammesso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: 
    a) sono dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto. 
    b) non e' stato proposto ricorso giurisdizionale ne'  avverso  il
parere  di  precontenzioso  ne'  avverso  il  provvedimento  che   lo
recepisce  e  sono   scaduti   i   termini   per   proporre   ricorso
giurisdizionale. 
  2. Al riesame si applicano le disposizioni del presente regolamento
per quanto compatibili. 
  3. Il parere vincolante e' impugnabile in  via  giurisdizionale  ai
sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.