Art. 11 Istanza di riesame 1. Il riesame, relativamente ad una questione controversa gia' definita con parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 3 o ai sensi dell'art. 4, o per la quale sia stata disposta l'archiviazione, e' ammesso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a) sono dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto. b) non e' stato proposto ricorso giurisdizionale ne' avverso il parere di precontenzioso ne' avverso il provvedimento che lo recepisce e sono scaduti i termini per proporre ricorso giurisdizionale. 2. Al riesame si applicano le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili. 3. Il parere vincolante e' impugnabile in via giurisdizionale ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.