Art. 13 
 
                        Adeguamento al parere 
 
  1. La stazione appaltante e le altre parti, che abbiano manifestato
la  volonta'  di  attenersi  al  parere,  comunicano  all'Autorita' -
ufficio precontenzioso e affari giuridici - mediante  PEC,  entro  35
giorni dalla ricezione  del  parere,  la  eventuale  proposizione  di
ricorso avverso il parere ai sensi dell'art.  120  c.p.a.  ovvero  le
determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere stesso, ovvero
l'avvenuta acquiescenza al parere. 
  2. In ogni caso le parti, anche quando  non  hanno  manifestato  la
volonta' di attenersi al parere, comunicano  all'Autorita' -  ufficio
precontenzioso e affari giuridici - mediante  PEC,  entro  35  giorni
dalla ricezione del parere, le proprie determinazioni conseguenti  al
parere. 
  3. Nel caso di omissione o non veridicita' delle  comunicazioni  di
cui al presente articolo,  si  applica  l'art.  213,  comma  13,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  a  tal  fine  l'ufficio
precontenzioso e affari  giuridici  trasmette  gli  atti  all'Ufficio
dell'Autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni.