Art. 2 Soggetti richiedenti 1. La stazione appaltante, o una o piu' parti interessate, nonche' i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, possono rivolgere all'Autorita' istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Sono legittimati a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.