Art. 2 
 
                        Soggetti richiedenti 
 
  1. La stazione appaltante, o una o piu' parti interessate,  nonche'
i  soggetti  portatori  di   interessi   collettivi   costituiti   in
associazioni o comitati, possono rivolgere all'Autorita'  istanza  di
parere  per  la  formulazione  di  una  soluzione   delle   questioni
controverse insorte durante lo svolgimento delle  procedure  di  gara
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
  2.  Sono  legittimati  a  presentare  istanza  le  persone  fisiche
deputate  ad  esprimere  all'esterno   la   volonta'   del   soggetto
richiedente.