Art. 3 Modalita' di presentazione dell'istanza singola 1. Quando l'istanza e' presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso e' da intendersi non vincolante. 2. La parte istante e' tenuta a dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. 3. Qualora l'istante abbia manifestato la volonta' di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all'Autorita', entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito. 4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato al presente regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali e' richiesto il parere stesso. 5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. 6. L'istanza reca l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere. 7. Quando l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla Stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.