Art. 4 Modalita' di presentazione dell'istanza congiunta 1. Quando l'istanza e' presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o piu' parti interessate e le parti esprimono la volonta' di attenersi a quanto sara' stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso e' vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. 2. Le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. 3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volonta' di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l'istanza e' comunicata ai sensi del comma 2, possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all'Autorita', entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti. 4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato al presente regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali e' richiesto il parere. 5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. 6. L'istanza reca l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.