Art. 4 
 
          Modalita' di presentazione dell'istanza congiunta 
 
  1. Quando l'istanza e'  presentata  congiuntamente  dalla  stazione
appaltante e da una o piu' parti interessate e le parti esprimono  la
volonta'  di  attenersi  a  quanto  sara'  stabilito  nel  parere  di
precontenzioso, il parere stesso e' vincolante per le  parti  che  vi
hanno acconsentito. 
  2. Le parti sono tenute a dare  comunicazione  della  presentazione
dell'istanza a tutti i  soggetti  interessati  alla  soluzione  della
questione controversa oggetto della medesima. 
  3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volonta' di attenersi
a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l'istanza e' comunicata
ai sensi del comma 2, possono  aderirvi,  tramite  comunicazione  del
proprio assenso all'Autorita', entro il termine di  10  giorni  dalla
ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza.
In tal caso il parere reso ha efficacia  vincolante  anche  nei  loro
confronti. 
  4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato  al  presente
regolamento  e  trasmessa  tramite  posta  elettronica   certificata,
completa  di  eventuale  memoria  e  documentazione  ritenuta  utile.
L'istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e
di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi  dell'atto
contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per  i  quali
e' richiesto il parere. 
  5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede  di  pubblicazione
del parere, debbano essere esclusi  i  dati  sensibili  espressamente
segnalati. 
  6.  L'istanza  reca  l'impegno  a  non   porre   in   essere   atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione  della  questione  fino  al
rilascio del parere.