Art. 6 
 
          Inammissibilita' e improcedibilita' delle istanze 
 
  1. Non sono ammissibili le istanze: 
    a. in assenza di una questione controversa insorta tra  le  parti
interessate; 
    b. non presentate dai soggetti indicati all'art. 2, comma  2  del
presente regolamento; 
    c. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento
del parere; 
    d.  interferenti  con  esposti  di   vigilanza   e   procedimenti
sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorita'; 
    e. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad  allegata
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
    f. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti  di  gara
delle amministrazioni aggiudicatrici; 
    g. in caso di esistenza  di  un  ricorso  giurisdizionale  avente
contenuto  analogo,  che  le  parti  hanno  l'obbligo  di  comunicare
all'Autorita'. 
  2. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano,  comunque,
questioni  giuridiche  ritenute  rilevanti,  sono  trattate  ai  fini
dell'adozione di  una  pronuncia  dell'Autorita'  anche  a  carattere
generale. 
  3. Le istanze divengono improcedibili in caso di: 
    a) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente  contenuto
analogo, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita'; 
    b) di sopravvenuta carenza di interesse delle parti; 
    c) di rinuncia al parere.