Art. 6 Inammissibilita' e improcedibilita' delle istanze 1. Non sono ammissibili le istanze: a. in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate; b. non presentate dai soggetti indicati all'art. 2, comma 2 del presente regolamento; c. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere; d. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorita'; e. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; f. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici; g. in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita'. 2. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorita' anche a carattere generale. 3. Le istanze divengono improcedibili in caso di: a) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita'; b) di sopravvenuta carenza di interesse delle parti; c) di rinuncia al parere.