Art. 7 
 
                             Istruttoria 
 
  1. L'ufficio valuta  l'ammissibilita'  e  la  procedibilita'  delle
istanze pervenute e in caso di  valutazione  positiva  il  presidente
assegna le istanze ai singoli consiglieri relatori. 
  2. Individuato il consigliere  relatore,  l'ufficio  comunica  alle
parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5
giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti. 
  3. L'ufficio  valuta,  sulla  base  della  documentazione  e  delle
informazioni acquisite,  la  necessita'  di  procedere  all'audizione
delle parti interessate. 
  4. Il consigliere relatore ricevuta la bozza di parere  predisposta
dall'ufficio la approva o la modifica e la trasmette, per il  tramite
dell'ufficio, al consiglio per il definitivo esame e l'approvazione.