Art. 7 Istruttoria 1. L'ufficio valuta l'ammissibilita' e la procedibilita' delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva il presidente assegna le istanze ai singoli consiglieri relatori. 2. Individuato il consigliere relatore, l'ufficio comunica alle parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti. 3. L'ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di procedere all'audizione delle parti interessate. 4. Il consigliere relatore ricevuta la bozza di parere predisposta dall'ufficio la approva o la modifica e la trasmette, per il tramite dell'ufficio, al consiglio per il definitivo esame e l'approvazione.