Art. 8 Approvazione del parere 1. Il consiglio, previa relazione del consigliere delegato, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell'Autorita'. 2. Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. 3. Il termine e' sospeso quando, anche su disposizione del consiglio, e' necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria.