Art. 8 
 
                       Approvazione del parere 
 
  1.  Il  consiglio,  previa  relazione  del  consigliere   delegato,
approva, anche con modifiche, il parere, entro  trenta  giorni  dalla
ricezione    dell'istanza,    come    risultante    dal    protocollo
dell'Autorita'. 
  2. Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1°  agosto  al
31 agosto di ciascun anno. 
  3.  Il  termine  e'  sospeso  quando,  anche  su  disposizione  del
consiglio,  e'  necessario  acquisire  documentazione  integrativa  o
effettuare un supplemento di istruttoria.