Art. 9 
 
                     Archiviazione delle istanze 
 
  1.   L'ufficio   provvede   alle   archiviazioni   delle    istanze
inammissibili o improcedibili e  comunica  al  consiglio  mensilmente
l'elenco delle archiviazioni predisposte. 
  2. Tutte le archiviazioni sono comunicate alle parti interessate.