IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'art. 9 della Costituzione; Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4; Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»; Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»; Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere o) e p), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, secondo il quale il direttore generale musei «elabora, sentite le direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice» e «promuove, anche tramite convenzione con regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio»; Visto, in particolare, l'art. 34, comma 2, lettere c) e f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, secondo il quale il direttore del Polo museale regionale «garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale» e «stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto»; Visto, in particolare, l'art. 35, comma 4, lettera d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, secondo il quale il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale «stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o)»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001; Tenuto conto delle circolari del segretario generale n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale»; n. 30 del 6 febbraio 2007 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale - pianificazione e gestione delle esercitazioni»; n. 1 del 13 gennaio 2015 avente per oggetto «Sicurezza del Patrimonio culturale. Misure preventive»; n. 45 del 3 dicembre 2015 avente per oggetto «Misure straordinarie per il rischio terrorismo»; Visto il decreto del Ministro 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale; Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione del Sistema museale nazionale del 30 dicembre 2015; Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, anche tenuto conto del nuovo assetto organizzativo del Ministero determinato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, comunque nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 01 del decreto-legge n. 146 del 2015, la fruizione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, e' attivita' che, insieme con la tutela e la valorizzazione, rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; Rilevato che la disciplina dei giorni e degli orari di apertura degli istituti e luoghi della cultura statali trova comunque applicazione compatibilmente con la dotazione di personale assegnata e con le disposizioni contrattuali in materia di turnazioni del personale; Rilevato altresi' che il sistema delle turnazioni, in base al contratto integrativo di Ministero, e' finalizzato a garantire l'apertura al pubblico per undici ore al giorno, fatte salve particolari situazioni da analizzare e definire al Tavolo nazionale; Sentite le organizzazione sindacali in data 14 aprile e 10 maggio 2016; Decreta: Art. 1 Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali 1. I musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, tutti i giorni feriali e festivi, ad eccezione del 1° gennaio e del 25 dicembre, e fatta comunque salva la possibilita' di prevedere, ai sensi del comma 6, in ragione di particolari esigenze di buon andamento, un giorno di chiusura infrasettimanale. 2. I musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, per undici ore al giorno, in conformita' con la contrattazione integrativa di Ministero. L'orario di apertura di musei, monumenti e gallerie e', di regola, dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini sono visitabili, di regola, dalle ore 9,00 a un'ora prima del tramonto. 3. Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, al fine di assicurare una piu' ampia fruizione, il direttore puo' stabilire, d'intesa con il direttore generale musei, orari piu' estesi rispetto a quelli di cui al comma 2, anche in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione culturale, alle esigenze di coordinamento con l'apertura di altri istituti e luoghi della cultura pubblici o privati, nonche' in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale e, comunque, in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo, il direttore puo' stabilire, d'intesa con il direttore generale musei, orari diversi da quelli di cui al comma 2, nell'ambito dello stesso numero complessivo di ore settimanali. 4. Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura non di competenza di istituti dotati di autonomia speciale, il direttore puo' proporre al direttore del Polo museale regionale l'adozione di orari diversi da quelli di cui al comma 2, in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione culturale, alla necessita' di ottimizzare l'impiego e le turnazioni delle risorse umane, alle esigenze di coordinamento con l'apertura di altri istituti e luoghi della cultura pubblici o privati, nonche' in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale e, comunque, in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo, il direttore generale musei puo' eccezionalmente, anche su proposta del direttore del Polo museale regionale, autorizzare giorni di apertura diversi da quelli di cui al comma 1. 5. Il direttore del Polo museale regionale e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, il direttore, in entrambi i casi d'intesa con il direttore generale musei, possono stabilire aperture straordinarie dei rispettivi istituti, anche nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, nonche' in attuazione di specifiche direttive del Ministro, previa verifica della disponibilita' di risorse utili a finanziare dette aperture e nel rispetto della vigente normativa in materia di rapporti sindacali. In ogni caso, in accordo con la contrattazione collettiva, gli istituti e luoghi della cultura statali, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, restano aperti e sono ad accesso libero quando il 1° gennaio e' domenica. 6. Il giorno di chiusura infrasettimanale di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato, anche per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, dal direttore del Polo museale regionale o, per gli istituti dotati di autonomia speciale, dal direttore, in entrambi i casi d'intesa con il direttore generale musei. In relazione a particolari ed eccezionali esigenze, su richiesta motivata del direttore dell'istituto o del luogo della cultura, il direttore generale musei puo' autorizzare la chiusura temporanea dell'istituto medesimo, della quale deve essere data tempestiva e adeguata comunicazione al pubblico. 7. Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare indirizzi per assicurare il migliore coordinamento degli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.