IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 9 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  13
aprile 1993, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n.
418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza  antincendio
per  gli  edifici  di   interesse   storico-artistico   destinati   a
biblioteche ed archivi»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  «Regolamento  recante  semplificazione  della   disciplina   dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49,
comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»; 
  Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni culturali  e  ambientali  20
maggio 1992, n. 569; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998,  recante
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'art. 1; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere  o)  e  p),  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del
2014, secondo il quale il direttore generale musei «elabora,  sentite
le direzioni generali competenti per materia, linee guida in  materia
di orari di apertura,  bigliettazione  e  politiche  dei  prezzi  per
l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in  forma
integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione
di cui agli articoli 102 e 112 del Codice» e «promuove, anche tramite
convenzione con regioni, enti locali  e  altri  soggetti  pubblici  e
privati, la costituzione di poli museali per la gestione integrata  e
il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della  cultura
nell'ambito dello stesso territorio»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 2, lettere  c)  e  f),  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del
2014, secondo il  quale  il  direttore  del  Polo  museale  regionale
«garantisce  omogeneita'  di  servizi  e  di   standard   qualitativi
nell'intero sistema museale regionale» e  «stabilisce  gli  orari  di
apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria  competenza,
ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di  cui
all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia
fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art.  20,  comma
2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35, comma 4, lettera d),  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  2014,
secondo  il  quale  il  direttore  dei  musei   uffici   di   livello
dirigenziale «stabilisce gli orari di apertura del museo in  modo  da
assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di
cui all'art. 20, comma 2, lettera o)»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   23   dicembre   2014,   recante
«Organizzazione e funzionamento  dei  musei  statali»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
   Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni
in materia di aree e parchi archeologici e istituti  e  luoghi  della
cultura di rilevante interesse nazionale ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 
  Tenuto    conto    dell'«Atto    di    indirizzo    sui     criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo  dei
musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001; 
  Tenuto conto delle circolari del segretario generale n. 132  dell'8
ottobre 2004 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del
patrimonio culturale»; n. 30 del 6 febbraio 2007 avente  per  oggetto
«Piani  di  emergenza  per  la  tutela  del  patrimonio  culturale  -
pianificazione e gestione delle esercitazioni»; n. 1 del  13  gennaio
2015 avente per oggetto «Sicurezza del Patrimonio  culturale.  Misure
preventive»; n. 45 del 3 dicembre 2015  avente  per  oggetto  «Misure
straordinarie per il rischio terrorismo»; 
  Visto il decreto del Ministro 1° giugno 2015 di  istituzione  della
Commissione  di  studio  per  la  attivazione  del  Sistema   museale
nazionale; 
  Vista la relazione della Commissione di  studio  per  l'attivazione
del Sistema museale nazionale del 30 dicembre 2015; 
  Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, anche tenuto  conto
del nuovo assetto organizzativo del Ministero determinato dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171,  comunque  nel   rispetto   della   disciplina   legislativa   e
contrattuale del rapporto di lavoro alle dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 01 del decreto-legge n. 146 del
2015, la fruizione del patrimonio culturale, in attuazione  dell'art.
9 della Costituzione, e' attivita' che, insieme con la  tutela  e  la
valorizzazione, rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
  Rilevato che la disciplina dei giorni e  degli  orari  di  apertura
degli  istituti  e  luoghi  della  cultura  statali  trova   comunque
applicazione compatibilmente con la dotazione di personale  assegnata
e con le disposizioni  contrattuali  in  materia  di  turnazioni  del
personale; 
  Rilevato altresi' che il  sistema  delle  turnazioni,  in  base  al
contratto  integrativo  di  Ministero,  e'  finalizzato  a  garantire
l'apertura  al  pubblico  per  undici  ore  al  giorno,  fatte  salve
particolari situazioni da analizzare e definire al Tavolo nazionale; 
  Sentite le organizzazione sindacali in data 14 aprile e  10  maggio
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Apertura al pubblico dei musei 
                 e dei luoghi della cultura statali 
 
  1. I musei e i luoghi della cultura  dello  Stato,  ivi  inclusi  i
monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le
ville e i giardini, sono aperti, di regola, tutti i giorni feriali  e
festivi, ad eccezione del 1° gennaio  e  del  25  dicembre,  e  fatta
comunque salva la possibilita' di prevedere, ai sensi del comma 6, in
ragione di particolari esigenze  di  buon  andamento,  un  giorno  di
chiusura infrasettimanale. 
  2. I musei e i luoghi della cultura  dello  Stato,  ivi  inclusi  i
monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le
ville e i giardini, sono aperti, di regola, per undici ore al giorno,
in  conformita'  con  la  contrattazione  integrativa  di  Ministero.
L'orario di apertura di musei, monumenti e gallerie  e',  di  regola,
dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Le aree e  i  parchi  archeologici,  i
parchi, le ville e i giardini sono visitabili, di regola,  dalle  ore
9,00 a un'ora prima del tramonto. 
  3. Con riguardo ai musei  e  ai  luoghi  della  cultura  dotati  di
autonomia speciale, al fine di assicurare una piu'  ampia  fruizione,
il direttore puo'  stabilire,  d'intesa  con  il  direttore  generale
musei, orari piu' estesi rispetto a quelli di cui al comma  2,  anche
in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione  culturale,
alle esigenze di coordinamento con l'apertura  di  altri  istituti  e
luoghi della cultura pubblici o  privati,  nonche'  in  occasioni  di
particolare rilievo, tenuto conto della  dotazione  di  personale  e,
comunque,  in  accordo  con  la  contrattazione  collettiva.  Per  le
medesime esigenze e alle medesime condizioni  di  cui  al  precedente
periodo, il direttore  puo'  stabilire,  d'intesa  con  il  direttore
generale  musei,  orari  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma   2,
nell'ambito dello stesso numero complessivo di ore settimanali. 
  4. Con  riguardo  ai  musei  e  ai  luoghi  della  cultura  non  di
competenza di istituti dotati di  autonomia  speciale,  il  direttore
puo' proporre al direttore del Polo museale regionale  l'adozione  di
orari diversi da quelli di cui al comma 2, in relazione ai flussi  di
visitatori,  alla  programmazione  culturale,  alla   necessita'   di
ottimizzare l'impiego e  le  turnazioni  delle  risorse  umane,  alle
esigenze di coordinamento con l'apertura di altri istituti  e  luoghi
della cultura pubblici o privati, nonche' in occasioni di particolare
rilievo, tenuto conto della dotazione di personale  e,  comunque,  in
accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze  e
alle medesime condizioni di cui al precedente periodo,  il  direttore
generale musei puo' eccezionalmente, anche su proposta del  direttore
del Polo museale regionale, autorizzare giorni di apertura diversi da
quelli di cui al comma 1. 
  5. Il direttore del Polo museale  regionale  e,  per  gli  istituti
dotati di autonomia  speciale,  il  direttore,  in  entrambi  i  casi
d'intesa con il direttore generale musei, possono stabilire  aperture
straordinarie dei rispettivi istituti, anche nei giorni 25 dicembre e
1°  gennaio,  nonche'  in  attuazione  di  specifiche  direttive  del
Ministro, previa verifica della disponibilita'  di  risorse  utili  a
finanziare dette aperture e nel rispetto della vigente  normativa  in
materia di rapporti sindacali.  In  ogni  caso,  in  accordo  con  la
contrattazione  collettiva,  gli  istituti  e  luoghi  della  cultura
statali, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre
1997, n. 507, e successive modificazioni, restano aperti  e  sono  ad
accesso libero quando il 1° gennaio e' domenica. 
  6. Il giorno di chiusura infrasettimanale di cui  al  comma  1  del
presente articolo e' fissato,  anche  per  esigenze  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria del sito, dal direttore  del  Polo  museale
regionale o, per gli  istituti  dotati  di  autonomia  speciale,  dal
direttore, in entrambi i casi  d'intesa  con  il  direttore  generale
musei.  In  relazione  a  particolari  ed  eccezionali  esigenze,  su
richiesta motivata del direttore  dell'istituto  o  del  luogo  della
cultura, il direttore generale musei  puo'  autorizzare  la  chiusura
temporanea dell'istituto  medesimo,  della  quale  deve  essere  data
tempestiva e adeguata comunicazione al pubblico. 
  7. Resta fermo il potere del direttore generale musei  di  adottare
indirizzi per assicurare il migliore  coordinamento  degli  orari  di
apertura dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.