Art. 2 Sicurezza e vigilanza 1. A ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato sono assicurati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio, antintrusione e antifurto e, nei siti individuati dagli organi preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di controllo antiterrorismo. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali, ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, e' svolta secondo le modalita' stabilite, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un apposito piano della sicurezza, comprensivo del piano della sicurezza e dell'emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell'accoglienza del pubblico. Il piano e' redatto dal direttore dell'istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell'allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il piano e' adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale. 3. Il direttore generale musei e, per i musei dotati di autonomia speciale, il direttore del museo dettano disposizioni al fine di assicurare la riconoscibilita' del personale addetto alla vigilanza e all'accoglienza del pubblico nei musei e dei luoghi della cultura dello Stato, anche attraverso l'uso di divise o di altri elementi distintivi. Gli oneri per la fornitura dei capi e/o accessori di cui al precedente periodo gravano sul capitolo 5650 della «Direzione generale Musei» e, per i musei dotati di autonomia speciale, sul bilancio di ciascun istituto. La fornitura dei medesimi capi e/o accessori puo' avvenire altresi' mediante sponsorizzazione tecnica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare ulteriori indirizzi per assicurare la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.