Art. 2 
 
 
                        Sicurezza e vigilanza 
 
  1. A ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello  Stato  sono
assicurati, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  adeguati  sistemi  di  allarme  e  sicurezza   antincendio,
antintrusione e  antifurto  e,  nei  siti  individuati  dagli  organi
preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di  controllo
antiterrorismo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, dal  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, e successive  modificazioni, e  dal  decreto  del
Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n.  569,  la
vigilanza degli istituti e dei  luoghi  della  cultura  statali,  ivi
inclusa la vigilanza dei beni esposti  e  di  quelli  conservati  nei
depositi, e' svolta secondo le modalita' stabilite, nell'ambito delle
risorse disponibili a  legislazione  vigente, da  un  apposito  piano
della  sicurezza,   comprensivo   del   piano   della   sicurezza   e
dell'emergenza,   del   piano   della   vigilanza   e    del    piano
dell'accoglienza del pubblico. Il  piano  e'  redatto  dal  direttore
dell'istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori
disposizioni emanate dal Ministero  in  materia  di  emergenza  e  di
sicurezza del patrimonio  culturale,  in  accordo  con  gli  standard
dell'International  Council  of   Museums   (ICOM)   e   sulla   base
dell'allegato tecnico «Istruzioni e  parametri  per  il  Piano  della
sicurezza  dei  musei  e  dei  luoghi  della  cultura  statali»,  che
costituisce parte  integrante  del  presente  decreto.  Il  piano  e'
adottato  dal  direttore,  sentito  il  direttore  del  polo  museale
regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e,  per
gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio
di  amministrazione,  entro  sessanta  giorni   dall'emanazione   del
presente  decreto  e  successivamente  aggiornato  a  cadenza  almeno
triennale. 
  3. Il direttore generale musei e, per i musei dotati  di  autonomia
speciale, il direttore del museo  dettano  disposizioni  al  fine  di
assicurare la riconoscibilita' del personale addetto alla vigilanza e
all'accoglienza del pubblico nei musei e  dei  luoghi  della  cultura
dello Stato, anche attraverso l'uso di divise  o  di  altri  elementi
distintivi. Gli oneri per la fornitura dei capi e/o accessori di  cui
al precedente periodo gravano  sul  capitolo  5650  della  «Direzione
generale Musei» e, per i musei  dotati  di  autonomia  speciale,  sul
bilancio di ciascun istituto. La  fornitura  dei  medesimi  capi  e/o
accessori puo' avvenire altresi' mediante  sponsorizzazione  tecnica,
ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. Resta fermo il potere del direttore generale musei  di  adottare
ulteriori indirizzi per assicurare  la  sicurezza  dei  musei  e  dei
luoghi della cultura dello Stato.