IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, concernente gli aiuti in regime di «de minimis»; Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Vista la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, adottata con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; Visto il regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove, nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 85 e 86, che prevedono, tra l'altro, che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5», della medesima tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed immatricolato entro il 31 marzo 2017, per una spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016; Considerato che il citato art. 1, comma 85 dispone, altresi', che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalita' di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono: a) per autocaravan, i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiamati dall'art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per autocaravan nuovi, gli autocaravan mai immatricolati in Italia o all'estero, sia in via definitiva sia in via provvisoria, accompagnati da un valido certificato di conformita' ovvero da certificato di approvazione.