Art. 2 Soggetti beneficiari del contributo 1. E' riconosciuto un contributo di 5.000 euro a coloro che, nell'anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive, in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o «euro 2», mediante demolizione. 2. La fruizione del predetto contributo avviene nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 3. All'erogazione del contributo, di cui al comma 1, si provvede nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.