Art. 4 Modalita' di accesso al contributo 1. I venditori che intendono concedere il contributo di cui all'art. 1, commi 85 e 86, della citata legge n. 208 del 2015, si registrano, sulla piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale 2. I venditori degli autocaravan nuovi, su richiesta dell'acquirente, ottengono, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, che avviene in ordine cronologico, sulla base della procedura resa disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. In caso di mancata conferma dell'operazione, la prenotazione del contributo e' annullata e le relative risorse sono rese nuovamente disponibili. 3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo concesso sotto forma di credito d'imposta, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti all'art. 3, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati, ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I relativi oneri sono a carico dell'acquirente.