Art. 5 
 
                          Credito d'imposta 
 
  1. I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito
positivo le operazioni  di  cui  all'art.  4  del  presente  decreto,
secondo le modalita' ed alle condizioni ivi previste,  recuperano  il
contributo concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 
  2. Per consentire l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione
tramite  modello  F24,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti trasmette preventivamente all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  dei   soggetti
beneficiari del credito  stesso,  identificati  dal  relativo  codice
fiscale, l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  le
eventuali variazioni e revoche, nonche' la  richiesta  di  radiazione
per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista, di
cui all'art. 4, comma 3. 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'importo   del   credito   utilizzato   in
compensazione dal  beneficiario,  identificato  dal  relativo  codice
fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo  di
precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello  F24  e'
scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto  che  ha  trasmesso  il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito  internet
dei servizi telematici Entratel o  Fisconline,  offerti  dall'Agenzia
delle  entrate.  Con  risoluzione  dell'Agenzia  delle   entrate   e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  4. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti, con i
relativi  importi,  che  nell'anno  precedente  hanno  utilizzato  in
compensazione il credito d'imposta di cui al presente articolo. 
  5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni  dei
crediti d'imposta effettuate  ai  sensi  del  presente  articolo,  le
risorse stanziate ai sensi dell'art. 1,  comma  85,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»,  aperta  presso  la
filiale della Banca d'Italia di Roma.