Art. 7 Revoca del credito d'imposta 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede, contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.