IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio  1986  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto  il   Testo   unico   bancario   approvato   con   il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3
«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed
utilizzazione degli immobili»; 
  Visto  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo  del
24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., recante  «riforma
delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di  recepimento
della direttiva 2002/91/CE relativa al  rendimento  energetico  degli
edifici; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e in  particolare
l'art. 1, comma 1110, che ha istituito un apposito Fondo rotativo per
il  finanziamento  delle  misure   finalizzate   all'attuazione   del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni  unite  sui
cambiamenti  climatici,  fatto  a  Kyoto  1'11  dicembre  1997,  reso
esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti; 
  Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi  e  prestiti
S.p.A., (di seguito  CDP  S.p.A.),  ed  ha  previsto  la  stipula  di
apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire  le  modalita'
di gestione e la facolta' della stessa CDP S.p.A.  di  avvalersi  per
l'istruttoria, l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla
gestione dei  finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'  istituti  di
credito, scelti sulla base di gare pubbliche in  modo  da  assicurare
una omogenea e diffusa copertura territoriale; 
  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009, che ha definito il tasso di interesse da applicare  ai
finanziamenti a valere  sulle  risorse  del  Fondo  Kyoto,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006; 
  Vista la direttiva 2010/31/UE sulla  prestazione  energetica  degli
edifici che abroga con effetto dal  1°  febbraio  2012  la  direttiva
2002/91/CE; 
  Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con
modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare  l'art.
33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto
di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
sottoscritta il 15 novembre 2011 tra  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.A.,  registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio
108; 
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante
«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»); 
  Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che  recepisce  la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica  degli  edifici  ed
integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005; 
  Visto il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea» e in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del
2014,  che  dispone   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici a  valere
sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 296  del  2006
nel limite di rinviando  ad  apposito  decreto  interministeriale  la
definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  concessione,   di
erogazione e rimborso dei finanziamenti  a  tasso  agevolato  nonche'
alle caratteristiche di strutturazione dei progetti  di  investimento
progetti di investimenti da questi presentati; 
  Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  citato  decreto-legge
n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti  a
valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e' ridotto del  50
per cento; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  4  luglio  2014,  n.  102  che
recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del
fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma  1115  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.A.  il  10  aprile  2014,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.
n. 1 - Foglio 3429; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo  e  economico  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  del  14
aprile 2015, n. 66, attuativo dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,
n.  116,  ed  in  particolare  l'art.  2,   comma   6   del   decreto
interministeriale n. 66 del 2015,  che  prevede  la  possibilita'  di
riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate; 
  Visto il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del
25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello  per  la  presentazione
delle domande per la concessione di finanziamenti a  tasso  agevolato
finalizzati alla realizzazione degli interventi  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 66 del 2015, entro il termine del  22  settembre
2015; 
  Visto il secondo  Addendum  alla  citata  Convenzione  sottoscritto
digitalmente tra il  Ministero  dell'ambiente  e  CDP  e  firmato  in
originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con
il quale le Parti intendono definire le modalita' di  gestione  delle
fasi successive all'ammissione ai  finanziamenti  agevolati  (stipula
del contratto,  erogazioni,  operazioni  di  rimborso  del  prestito,
ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato  presso  la
Corte dei conti in data 6 novembre 2015, Reg. n.  1  -  Foglio  3365,
contenente la documentazione necessaria per la stipula dei  contratti
di finanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale  sono
state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui  al
decreto  interministeriale   n.   66   del   2015,   pari   ad   euro
247.093.955,15; 
  Visto che il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  93
del 21 aprile 2016 fissa  al  18  ottobre  2016  il  termine  per  la
presentazione delle domande per la concessione  dei  finanziamenti  a
tasso agevolato finalizzati alla realizzazione  degli  interventi  di
cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016; 
  Considerato che a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma  2,
del decreto  ministeriale  n.  40  del  2016,  in  prossimita'  della
predetta scadenza, sono pervenute istanze per un impegno pari ad euro
18.597.831,11; 
  Preso atto che molte Amministrazioni hanno in corso di  affidamento
i contratti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate  a
valere sul decreto  interministeriale  n.  66  del  2015,  e  che  la
realizzazione  di  dette  diagnosi  e'  propedeutica  all'accesso  ai
finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico di cui
al decreto ministeriale n. 40 del 2016; 
  Considerato  che  e'  opportuno  consentite   l'inserimento   degli
interventi  di  efficientamento   energetico   nella   programmazione
finanziaria degli Enti locali in concomitanza con l'approvazione  del
bilancio di previsione; 
  Ritenuto pertanto di  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande fissato  dal  citato  Comunicato  del  21
aprile 2016, al fine di favorire la massima partecipazione  possibile
ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 40 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Premesse 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto.