Art. 2 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione. 3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione con le modalita' di cui all'art. 3. Tale comunicazione puo' essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco. 4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C.