IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, recante «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003; Considerato che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal Comitato elettrotecnico italiano; Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto le linee guida, inviate con nota prot. n. 53078 del 18 dicembre 2014, relative ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e approvate dal Consiglio federale in data 17 dicembre 2014; Acquisito il parere favorevole della XIII commissione permanente del Senato della Repubblica, con osservazioni; Acquisito il parere favorevole della VIII commissione permanente della Camera dei deputati, con osservazioni; Considerati gli approfondimenti tecnici effettuati dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA in merito ai pareri delle commissioni parlamentari di Camera e Senato a seguito dei quali hanno predisposto le nuove linee guida relative ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e approvate dal Consiglio federale dell'SNPA in data 15 marzo 2016; Decreta: Art. 1 1. Sono approvate le linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, cosi' come riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni, le linee guida di cui al presente decreto sono aggiornate con periodicita' semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Nel caso in cui per pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura il Gestore adotta fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB, le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validita' dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l'impianto e' attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti e quindi alla correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati. Tale attivita' di controllo e' a carico del gestore stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2016 Il Ministro: Galletti