IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed  in  particolare
il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo  XI,  che  estende
alcune tutele alle lavoratrici autonome; 
  Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 recante «Indennita' di  maternita'  per  le  lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole», che al  comma  1  prevede  che
alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre  e  colone,
artigiane ed esercenti attivita' commerciali di  cui  alle  leggi  26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22  luglio  1966,  n.
613, alle imprenditrici agricole a titolo  principale,  nonche'  alle
pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
interne venga corrisposta una indennita' giornaliera per  il  periodo
di gravidanza e per quello successivo al parto,  calcolata  ai  sensi
dell'art. 68; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita»,  e  successive  modificazioni,  la  quale,  al   fine   di
promuovere  una  cultura  di  maggiore   condivisione   dei   compiti
genitoriali e favorire la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro, all'art. 4, comma 24,  lettera  b),  attribuisce  alla  madre
lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio e in alternativa  al
congedo parentale,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  voucher  per
l'acquisto di servizi di baby-sitting o per  far  fronte  agli  oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi  privati
accreditati; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del  28
ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso  e  le
modalita' di utilizzo delle misure di cui  al  citato  art.  4  della
legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in  favore  delle  lavoratrici  madri
dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro,
nonche' delle iscritte alla gestione  separata  di  cui  all'art.  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», che all'art. 1, comma 282,  stabilisce  che  al
fine di sostenere la genitorialita' il beneficio di cui  all'art.  4,
comma 24,  lettera  b),  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e'
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,  ferme
restando le relative disposizioni attuative e che al  relativo  onere
si provvede, quanto a 10 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2»; 
  Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  il
quale, ai medesimi fini di cui al comma  282,  estende  il  beneficio
previsto dall'art. 4 della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  in  via
sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici; 
  Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in  particolare,
il  paragrafo  5  relativo  all'elenco  delle  strutture  accreditate
eroganti servizi per l'infanzia; 
  Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalita'
di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 
 
  1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi  comprese  le
coltivatrici dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed  esercenti
attivita' commerciali, imprenditrici agricole  a  titolo  principale,
nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e  delle
acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del  periodo
di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi  successivi
ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, hanno la facolta' di  richiedere  per  l'anno  2016,  in
luogo   del   congedo   parentale,   un    contributo    utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby-sitting  o  per  far  fronte
agli oneri della rete pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24,  lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici  che
abbiano usufruito in parte del congedo parentale.