Art. 2 Misura del beneficio e modalita' di erogazione 1. Il beneficio di cui all'art. 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di seicento euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. 2. Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di seicento euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.