Art. 2 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio di cui all'art. 1 consiste in un  contributo,  pari
ad un importo massimo  di  seicento  euro  mensili,  per  un  periodo
complessivo non superiore a tre mesi, in base  alla  richiesta  della
lavoratrice interessata. 
  2. Il contributo per il  servizio  di  baby-sitting  viene  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre nel caso di fruizione della
rete pubblica dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei  servizi  privati
accreditati, il beneficio  consiste  in  un  pagamento  diretto  alla
struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo  massimo
di seicento euro mensili, dietro esibizione da parte della  struttura
della  richiesta  di   pagamento   corredata   della   documentazione
attestante l'effettiva fruizione del servizio.