Art. 3 Modalita' di ammissione 1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni di cui all'art. 1 intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente. 2. Il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, comma 1, del presente decreto, secondo l'ordine di presentazione delle domande. 3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita' residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in corso, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'art. 1 ovvero, anche in via concomitante, puo' essere rideterminata la misura del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. In ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 4. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio.