Art. 4 Esclusioni e limitazioni 1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 1 le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facolta' ivi dedotta: a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al comma 1, lettera a), venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art. 1, la lavoratrice decade dal beneficio dal giorno successivo al riconoscimento del diritto all'esenzione medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.