Art. 4 
 
                      Esclusioni e limitazioni 
 
  1. Non sono ammesse  al  beneficio  di  cui  all'art.  1  le  madri
lavoratrici che  relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta: 
    a)  risultano  esentate  totalmente  dal  pagamento  della   rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
convenzionati; 
    b) usufruiscono dei benefici di cui al  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita', di  cui  all'art.  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al  comma
1, lettera a), venga riconosciuto successivamente  all'ammissione  al
contributo di cui all'art. 1, la lavoratrice decade dal beneficio dal
giorno  successivo  al  riconoscimento  del   diritto   all'esenzione
medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.