Art. 6 
 
                   Riduzione del congedo parentale 
 
  1. La fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comporta, per  ogni
quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un  mese  del
periodo di congedo parentale  spettante  alla  lavoratrice  ai  sensi
dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.