Art. 7 
 
          Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 283, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, il beneficio di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto,  in  via
sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. 
  2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 3530, PG 1, dello  stato
di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali recante «Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita'». 
  3. L'INPS provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con
l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Padoan           

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 3879