Art. 7 Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il beneficio di cui all'art. 1 e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016. 2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 3530, PG 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita'». 3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3879