Art. 2 
 
 
Disposizione finanziaria per le spese sostenute dai  Comuni  ai  fini
                del rispetto del pareggio di bilancio 
 
  1. Le  disponibilita'  finanziarie  gestite  mediante  le  apposite
contabilita' speciali, a copertura  delle  spese  necessarie  per  la
realizzazione  degli  interventi  connessi  con  la  gestione   della
situazione emergenziale di cui in premessa, impegnate dai Comuni  per
dare  attuazione  alle  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze  di
protezione  civile  all'uopo  adottate  sono  erogate  a  titolo   di
trasferimenti a  rendicontazione  e,  pertanto,  sono  contabilizzate
applicando il principio contabile di cui all'Allegato 4/2,  paragrafo
3, punto 6, del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modifiche e integrazioni, secondo  quanto  previsto  dalle
indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile del  3
settembre 2016 citate in premessa.