Art. 2 Disposizione finanziaria per le spese sostenute dai Comuni ai fini del rispetto del pareggio di bilancio 1. Le disponibilita' finanziarie gestite mediante le apposite contabilita' speciali, a copertura delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi connessi con la gestione della situazione emergenziale di cui in premessa, impegnate dai Comuni per dare attuazione alle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile all'uopo adottate sono erogate a titolo di trasferimenti a rendicontazione e, pertanto, sono contabilizzate applicando il principio contabile di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 3, punto 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile del 3 settembre 2016 citate in premessa.