Art. 3 
 
 
Disposizioni  per  garantire   l'operativita'   del   personale   del
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno in ragione  delle  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in  rassegna,  il  personale,  dirigenziale  e  non,  in
servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento  della
protezione civile che, al 31 dicembre  2016,  non  ha  potuto  fruire
delle ferie maturate entro i periodi di cui  all'articolo  22,  comma
11, e di cui all'articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti
collettivi nazionali di lavoro  del  comparto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero entro  analoghi  termini  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con  le
oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2017. 
  2. Il personale dirigenziale in servizio,  anche  in  posizione  di
comando, presso il Dipartimento della protezione civile  che,  al  31
dicembre 2016, in relazione alle particolari condizioni di prolungato
e gravoso impegno per  le  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in rassegna, non ha potuto fruire delle  ferie  maturate
prima dei termini di preavviso di cui all'articolo 37  del  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale  dirigente
dell'area VIII 2002/2005 ovvero entro analoghi termini  previsti  dai
rispettivi ordinamenti e'  autorizzato  a  fruirle,  in  deroga  alle
citate disposizioni, oltre tale termine. Al medesimo  personale,  nel
caso di impossibilita' a fruire delle ferie  maturate  e  non  godute
prima della cessazione del rapporto di lavoro, per le esigenze di cui
alla presente ordinanza,  e'  corrisposto  il  pagamento  sostitutivo
delle ferie non godute  in  deroga  all'articolo  95,  comma  8,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.