Art. 3 Disposizioni per garantire l'operativita' del personale del Dipartimento della protezione civile 1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2016, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui all'articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2017. 2. Il personale dirigenziale in servizio, anche in posizione di comando, presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2016, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, non ha potuto fruire delle ferie maturate prima dei termini di preavviso di cui all'articolo 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII 2002/2005 ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti e' autorizzato a fruirle, in deroga alle citate disposizioni, oltre tale termine. Al medesimo personale, nel caso di impossibilita' a fruire delle ferie maturate e non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro, per le esigenze di cui alla presente ordinanza, e' corrisposto il pagamento sostitutivo delle ferie non godute in deroga all'articolo 95, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.