Art. 4 Disposizioni volte a garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati 1. Per l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative connesse con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonche' di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attivita', possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese dirette tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni. Tali tecnici, nell'ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l'Ente ad ogni effetto di legge.