Art. 4 
 
Disposizioni volte a garantire la realizzazione degli  interventi  di
  messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati 
 
  1.  Per  l'espletamento  delle   attivita'   tecnico-amministrative
connesse con la realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza
delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui
in premessa nonche' di rimozione delle  situazioni  di  pericolo,  le
Regioni e i Comuni  interessati,  che  non  dispongono  di  personale
tecnico idoneo in misura sufficiente per  il  tempestivo  svolgimento
delle suddette attivita', possono provvedervi, per  la  durata  dello
stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da  altre
pubbliche  amministrazioni  che  siano  in  possesso  dei   necessari
requisiti professionali e siano a  tale  scopo  individuati  mediante
intese dirette tra le Regioni,  i  Comuni  e  le  predette  pubbliche
amministrazioni. Tali tecnici, nell'ambito dei procedimenti di cui al
presente comma, rappresentano l'Ente ad ogni effetto di legge.