Art. 5 
 
 
Disposizioni  in   materia   di   trattamento   di   missione   degli
                    amministratori di enti locali 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dal comma  3  dell'articolo  84  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli  amministratori  dei
territori colpiti dal sisma residenti, alla data 25 agosto 2016,  nel
Comune ove ha sede il proprio ente e  la  cui  abitazione  sia  stata
oggetto di ordinanza di sgombero e\o inagibilita', spetta il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute  per  raggiungere  la
sede del comune dal luogo in cui hanno stabilito la  propria  dimora,
ai fini della partecipazione ad ognuna delle  sedute  dei  rispettivi
organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la  presenza  necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie
o delegate. In tali casi ai citati amministratori sono riconosciuti i
rimborsi spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui
all'articolo 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.  836,  secondo  i
limiti ed i parametri vigenti. 
  2. Le spese sostenute dai Comuni per le finalita' di cui al comma 1
sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo  6,  comma
12,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  per  tutta  la  durata  dello  stato  di
emergenza, ove permanga la condizione di  cui  al  precedente  comma.
Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate disposizioni anche
le  spese  sostenute  dai  Comuni  per  le  missioni  effettuate  dai
rispettivi amministratori per lo svolgimento di  funzioni  di  natura
istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le
relative conseguenze, limitatamente a quelle  effettuate  durante  lo
stato di emergenza.