Art. 5 Disposizioni in materia di trattamento di missione degli amministratori di enti locali 1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla data 25 agosto 2016, nel Comune ove ha sede il proprio ente e la cui abitazione sia stata oggetto di ordinanza di sgombero e\o inagibilita', spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede del comune dal luogo in cui hanno stabilito la propria dimora, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo i limiti ed i parametri vigenti. 2. Le spese sostenute dai Comuni per le finalita' di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, ove permanga la condizione di cui al precedente comma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate disposizioni anche le spese sostenute dai Comuni per le missioni effettuate dai rispettivi amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza.