Art. 7 
 
Ulteriori disposizioni volte a garantire la  piena  operativita'  del
  Servizio  nazionale   della   protezione   civile   in   attuazione
  dell'articolo  5,   comma   5,   dell'ordinanza   n.   392/2016   e
  dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre
  2016 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a)  e
comma 3, lettera  a)  dell'ordinanza  n.  396/2016  si  applicano,  a
decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale
impegnato nelle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso
nei piani di impiego gia' definiti in attuazione di  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e  c)
e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n. 396/2016  si  applicano
dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza. 
  3. In considerazione  delle  ulteriori  esigenze  conseguenti  agli
eventi verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016, i  piani  di  impiego
previsti dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, per le
attivita' da porre in essere a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al
termine  dello  stato  di  emergenza,  possono  essere  rimodulati  e
concordati nell'ambito della Dicomac entro il 20 novembre 2016. 
  4. Il termine per la ricognizione degli oneri di  cui  all'articolo
5, comma 4, dell'ordinanza n. 392/2016 e'  differito  al  30  gennaio
2017. 
  5. Le disposizioni relative al personale delle Forze di Polizia  di
cui all'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza n. 396/2016 si  applicano
fino al termine dello stato di emergenza. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
si provvede ai sensi dell'articolo  5,  comma  8,  dell'ordinanza  n.
392/2016. 
  7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  periodica
ricognizione   degli   oneri   conseguenti   all'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo.