Art. 7 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego gia' definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza. 3. In considerazione delle ulteriori esigenze conseguenti agli eventi verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016, i piani di impiego previsti dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, per le attivita' da porre in essere a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, possono essere rimodulati e concordati nell'ambito della Dicomac entro il 20 novembre 2016. 4. Il termine per la ricognizione degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza n. 392/2016 e' differito al 30 gennaio 2017. 5. Le disposizioni relative al personale delle Forze di Polizia di cui all'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano fino al termine dello stato di emergenza. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016. 7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.