IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplinano l'imposta municipale propria; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria; Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento; Visto l'art. 13, comma 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che il versamento dell'imposta municipale propria, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili; Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento dell'imposta municipale propria; Visto il comma 722 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, detta la procedura per il riversamento al comune competente di somme erroneamente versate a un comune incompetente; Visto il comma 723 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, disciplina le regolazioni in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 722; Visto il comma 724 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725; Visto il comma 725 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; Visto il comma 726 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724; Visto il comma 727 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, si applicano a tutti i tributi locali e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 24 febbraio 2016; Visto l'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007, il quale al comma 2 dispone che al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato; Visto l'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale, con decreti del Ministero delle finanze, possono essere individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e sono stabilite le relative modalita' di esecuzione; Ritenute sussistenti le condizioni per eseguire mediante procedure automatizzate i rimborsi dell'imposta municipale propria risultanti dall'istruttoria compiuta dai comuni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1 Rimborsi Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall'istruttoria compiuta dai comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.