Art. 2 
 
 
               Modalita' di riconoscimento delle somme 
 
  In attuazione dell'art. 1, il  Dipartimento  delle  finanze  emette
ordini di pagare collettivi sui pertinenti capitoli di spesa, di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, emanato di concerto con il  Ministro  dell'interno,  del  24
febbraio 2016  e  contestualmente  trasmette  alla  Banca  d'Italia -
Servizio Tesoreria dello Stato gli elenchi informatici contenenti gli
estremi per effettuare gli accrediti ai singoli contribuenti. 
  La Banca d'Italia provvede ad estinguere l'ordinativo di  pagamento
collettivo dopo aver verificato la  corrispondenza  dell'importo  del
titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui al
comma precedente. 
  Nell'ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle
coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del  rimborso,  lo
stesso e' disposto con l'emissione di ordini di pagare individuali da
estinguersi nella data  indicata  nel  titolo,  secondo  le  seguenti
modalita': 
    1. per importi inferiori o pari al  limite  di  cui  all'art.  2,
comma 4-ter , lettera b) del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del 24 settembre 2015,
n. 160 con bonifico domiciliato presso  gli  uffici  postali  per  il
pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a  quello  di
esigibilita', al beneficiario del rimborso; 
    2. per importi superiori al limite di cui al precedente punto  1,
tramite l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della  Banca
d'Italia intestato al beneficiario del rimborso.