IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla convenzione STCW '78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/2, paragrafo 2, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 del codice STCW e la Tabella A-VI/2-2, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci; Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto direttoriale 28 gennaio 2008 relativo alla «Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/2, paragrafo 2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata, la corrispondente sezione A-VI/2 paragrafi da 7 a 12 e la tabella A-VI/2-2 del codice STCW; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 0027628 del 13 ottobre 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico-pratico che il personale marittimo deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, in conformita' alla regola VI/2, paragrafo 2, dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 e alla tabella A-VI/2-2 del codice STCW. 2. Ai fini del presente decreto, per battello di emergenza veloce si intende il «fast rescue boat» cosi' come indicato nel capitolo III della Convenzione SOLAS citata in premessa. 3. Ai fini del presente decreto, per personale marittimo si intende il personale iscritto nelle matricole della gente di mare.