Art. 2 
 
 
           Requisiti per il conseguimento del certificato 
 
  1. Per conseguire il  certificato  di  marittimo  abilitato  per  i
battelli di emergenza veloci, occorrono i seguenti requisiti: 
    a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato  per
i mezzi di salvataggio  diversi  dai  battelli  di  emergenza  veloci
(MAMS); 
    b) aver svolto con esito favorevole  il  corso  di  addestramento
teorico pratico, in conformita' agli standard di  competenza  di  cui
alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 ed alla tabella A-VI/2-2 del
codice STCW, secondo le modalita' di cui al successivo art. 3.