Art. 2 Requisiti per il conseguimento del certificato 1. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci (MAMS); b) aver svolto con esito favorevole il corso di addestramento teorico pratico, in conformita' agli standard di competenza di cui alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 ed alla tabella A-VI/2-2 del codice STCW, secondo le modalita' di cui al successivo art. 3.