Art. 3 Organizzazione del corso 1. Il corso di addestramento teorico pratico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ha una durata non inferiore alle 24 ore. 2. Al corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Per le esercitazioni pratiche, della durata minima di 12 ore, i candidati devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 5 guidati almeno da un istruttore per gruppo. 4. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto. 5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 4, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C del presente decreto.