Art. 4 Accertamento delle competenze 1. Al completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica, nello svolgimento delle operazioni di preparazione all'imbarco, ammaino, conduzione, recupero infortunato dall'acqua e trasferimento in un posto sicuro, recupero del battello di emergenza veloce. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). Per accedere alla prova pratica il candidato deve aver superato la prova scritta. L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.