Art. 5 Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci 1. Il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, come da modello in allegato F, e' rilasciato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci ha validita' quinquennale. 3. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo il programma di cui al successivo art. 6. La data di scadenza del certificato cosi' rinnovato decorrera' dalla data di completamento del corso di aggiornamento. 4. Il rinnovo del certificato e' effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo, mediante l'annotazione sul retro del certificato MABEV dell'estensione di validita' di ulteriori cinque anni, previa esibizione dell'attestato o degli attestati di aggiornamento dell'addestramento (refresher training).