Art. 6 
 
 
                  Aggiornamento dell'addestramento 
                        (Refresher training) 
 
  1. L'aggiornamento dell'addestramento di marittimo abilitato per  i
battelli di emergenza veloci, della  durata  di  almeno  12  ore,  e'
effettuato in maniera completa a terra, presso gli istituti,  enti  o
societa' riconosciuti idonei ai sensi del comma 4  dell'art.  3  allo
svolgimento del corso, secondo il programma di  cui  all'allegato  G,
oppure parte a terra  della  durata  di  almeno  8  ore  (secondo  il
programma di cui  all'allegato  G1)  e  parte  a  bordo  (secondo  il
programma di cui all'allegato G2). Allo stesso possono essere ammessi
un  numero  massimo  di  20  persone  in  ragione  al  numero   degli
istruttori, secondo i criteri di cui al comma 3, dell'art. 3 e  delle
attrezzature disponibili. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso  di
aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando
generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,   nonche'   alla
Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le
disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di
addestramento. 
  3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore  del  corso,
responsabile  dell'aggiornamento  stesso,  redige  un   verbale   dei
partecipanti al corso e rilascia un  attestato  come  da  modello  in
allegato H ai candidati risultati idonei. 
  4. Gli addestramenti di cui al  programma  in  allegato  G2,  quale
completamento del percorso dell'aggiornamento, sono  svolti  a  bordo
della nave, sotto la supervisione e responsabilita'  della  Compagnia
di navigazione, come definita dal decreto legislativo del  12  maggio
2015, n. 71,  che  a  tal  fine  provvede  a  designare  uno  o  piu'
«responsabili  dell'addestramento»   che   organizzano   e   svolgono
l'addestramento a bordo. Gli stessi devono aver frequentato il  corso
di addestramento di cui al  presente  decreto  e  non  devono  essere
membri dell'equipaggio. 
  5. La Compagnia di navigazione assicura  che  i  periodi  di  tempo
dedicati   allo   svolgimento   dell'addestramento   a   bordo,   non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
normativa vigente. 
  6.  Al  termine   dell'addestramento   effettuato   a   bordo,   il
responsabile dell'addestramento rilascia una  dichiarazione  come  da
modello allegato I. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2016 
 
                                       Il comandante generale: Melone