Art. 2 Requisiti per il conseguimento del Certificato 1. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni; b) appartenere al personale marittimo come definito al comma 3, dell'art. 1; c) essere in possesso dell'attestato di addestramento del corso Sopravvivenza e salvataggio, in corso di validita', in conformita' a quanto previsto dalla tabella A-VI/1-1 del Codice STCW; d) aver effettuato almeno sei mesi di navigazione su unita' soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW o aver effettuato le funzioni equivalenti di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2016; e) aver svolto con esito favorevole il corso di addestramento teorico-pratico, in conformita' agli standard di competenza di cui alla Sezione A-VI/2 ed alla Tabella AVI/2-1 del codice STCW, secondo le modalita' di cui al successivo art. 3.