Art. 2 
 
 
           Requisiti per il conseguimento del Certificato 
 
  1. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio, occorrono i seguenti requisiti: 
    a) aver compiuto 18 anni; 
    b) appartenere al personale marittimo come definito al  comma  3,
dell'art. 1; 
    c) essere in possesso dell'attestato di addestramento  del  corso
Sopravvivenza e salvataggio, in corso di validita', in conformita'  a
quanto previsto dalla tabella A-VI/1-1 del Codice STCW; 
    d) aver effettuato almeno  sei  mesi  di  navigazione  su  unita'
soggette al campo di  applicazione  della  Convenzione  STCW  o  aver
effettuato le funzioni equivalenti di cui al decreto ministeriale  1°
marzo 2016; 
    e) aver svolto con esito favorevole  il  corso  di  addestramento
teorico-pratico, in conformita' agli standard di  competenza  di  cui
alla Sezione A-VI/2 ed alla Tabella AVI/2-1 del codice STCW,  secondo
le modalita' di cui al successivo art. 3.