Art. 3 Organizzazione del corso 1. Il corso di addestramento teorico-pratico di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ha una durata non inferiore alle 26 ore. 2. Al corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Per le esercitazioni pratiche, della durata minima di 9 ore, i candidati devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 5 guidati almeno da un istruttore per gruppo. 4. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto. 5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 4, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.