Art. 3 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
  1. Il corso di addestramento teorico-pratico  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera e), ha una durata non inferiore alle 26 ore. 
  2. Al corso di addestramento possono essere  ammessi  candidati  in
numero non superiore a  20  e,  comunque,  non  superiore  al  numero
massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale  scopo
autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e   delle   attrezzature
disponibili. 
  3. Per le esercitazioni pratiche, della durata minima di 9  ore,  i
candidati devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 5 guidati
almeno da un istruttore per gruppo. 
  4. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto. 
  5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  4,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire. 
  6. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.